AVVISO: l'art. 1 del D.L. 21 maggio 2013 n.54 ha disposto che il versamento della 1° rata dell'I.M.U.P. è SOSPESO per l'abitazione principale (eccetto cat. A1, A8 e A9) e le relative pertinenze nel limite di una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7.
Inoltre il versamento è sospeso per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti aventi le stesse finalità.
Ad esempio nel caso di un'abitazione principale con due garage (C6) il versamento dell'imposta è sospeso per l'abitazione principale ed uno dei garage, mentre per l'altro รจ dovuto il pagamento dell'acconto con scadenza al 17 giugno 2013.